Visualizzazione post con etichetta Ingiurie ai dipendenti: Cassazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Ingiurie ai dipendenti: Cassazione. Mostra tutti i post

domenica 9 dicembre 2007

Sfruttare i propri dipendenti è punibile come estorsione


Sabato, 6 Ottobre 2007.
Il vostro capo vi sfrutta chiedendovi più di quanto previsto dal vostro contratto o dalla vostra mansione? Lavorate in nero? Vi minaccia sempre di mandarvi via se non fate quello che vi chiede? Allora denunciatelo. Il motivo? Quella è estorsione senza alcuna ombra di dubbio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza che sicuramente farà discutere.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza 36642 della Corte di Cassazione ci sono pene dure per i datori di lavoro che sfruttando “la situazione di mercato in cui la domanda di lavoro è di gran lunga superiore all’offerta”, si comportano in modo prevaricatorio con i propri dipendenti.
Secondo la Corte di Cassazione i dipendenti protagonisti di questa vicenda avevano accettato le condizioni dei datori di lavoro, ma tae accettazione “non fu libera perché condizionata dall’assenza di altre possibilità di lavoro”.

Repubblica

lunedì 5 novembre 2007

Non si può dire «non fai un cacchio» al dipendente:la Cassazione condanna un dirigente


ROMA (14 novembre) - Aveva duramente criticato un suo subordinato, durante l'orario di lavoro, usando «espressioni volgari» e dicendogli, in modo dispregiativo, che non faceva nulla al lavoro. La Suprema corte di Cassazione ha confermato la condanna per ingiuria nei confronti di un dirigente di una società di Roma che aveva così offeso il suo dipendente. Il capo, infatti, aveva detto :«Mò mai rotto li co..., io voglio sape' te che ca... ci stai a fa' qua dentro, che nun fai un cacchio ed altro». Il dipendente aveva così denunciato il proprio datore di lavoro, che era stato condannato per ingiuria dalla Corte di appello di Roma nel marzo 2006.

La quinta sezione penale della Cassazione, nella sentenza 42064, ha ricordato che «in tema di ingiurie, affinché una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di un suo subordinato, non sconfini nell'insulto a quest'ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrino disprezzo per l'autore del comportamento, o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriose».

Yoox

0.1 Special banner