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venerdì 11 dicembre 2009

OBAMA,DISCORSO NOBEL PER LA PACE,OSLO: TESTO INTEGRALE (ITALIANO)

Il discorso di Obama a Oslo "Una pace giusta e duratura" Le parole del presidente degli Stati Uniti in occasione dell'accettazione del premio Nobel per la pace: "A confronto di alcuni dei giganti della storia che hanno ricevuto questo premio i miei successi sono poca cosa"

Vostra maestà, vostra altezza reale, illustri membri del Comitato norvegese per il premio Nobel, cittadini americani e cittadini del mondo intero:

ricevo questo onorificenza con profonda gratitudine e grande umiltà. È un premio che parla alle nostre aspirazioni più alte, che ci dice che, pur con tutta la crudeltà e le difficoltà del nostro mondo, non siamo unicamente prigionieri del fato. Quello che facciamo conta, e possiamo piegare la storia nel senso della giustizia.

Ma sarei negligente se sorvolassi sulle forti polemiche che ha suscitato vostra generosa decisione. In parte queste polemiche nascono dal fatto che io sono all'inizio, e non al termine, delle mie fatiche. A confronto di alcuni dei giganti della storia che hanno ricevuto questo premio - Schweitzer e King, Marshall e Mandela - i miei successi sono poca cosa. E poi ci sono gli uomini e le donne in tutto il mondo che vengono incarcerati e picchiati perché cercano giustizia, ci sono quelli che lavorano duramente nelle organizzazioni umanitarie per alleviare le sofferenze, ci sono quei milioni senza nome che con i loro atti silenziosi di coraggio e di compassione sono di ispirazione anche per il più cinico degli individui. Non posso contestare le ragioni di chi sostiene che questi uomini e queste donne - alcuni noti, altri sconosciuti a chiunque tranne che a quelli che ricevono il loro aiuto - meritano questo riconoscimento molto più di quanto non lo meriti io.

Ma forse il problema maggiore è che io sono il comandante in capo di una nazione impegnata in due guerre. Una di queste guerre sta lentamente esaurendosi. L'altra è un conflitto che l'America non ha cercato, un conflitto a cui prendono parte insieme a noi altri quarantatré Paesi, compresa la Norvegia, nel tentativo di difendere noi stessi e tutte le nazioni da ulteriori attacchi.

Ciò non toglie però che siamo in guerra e che io sono responsabile del dispiegamento sul fronte, in una terra lontana, di migliaia di giovani americani. Alcuni di loro uccideranno. Alcuni saranno uccisi. Per questo vengo qui con l'acuta consapevolezza di quale sia il costo di un conflitto armato, carico di difficili interrogativi sul rapporto fra guerra e pace e sui nostri sforzi per sostituire la prima con la seconda.

Non sono interrogativi nuovi. La guerra, in una forma o nell'altra, ha accompagnato l'uomo fin dalle origini. Agli albori della storia nessuno ne metteva in discussione la moralità: la guerra era semplicemente un fatto, come la siccità o la malattia; era il modo con cui le tribù e poi le civiltà cercavano di acquisire potere e risolvevano le loro divergenze.

Col tempo, mentre i codici giuridici cercavano di mettere sotto controllo la violenza all'interno dei gruppi, filosofi, uomini di chiesa e statisti cercavano di regolamentare la forza distruttiva della guerra. Emerse il concetto di "guerra giusta", che sottintendeva che la guerra è giustificata solo quando rispetta determinate condizioni: e cioè se viene mossa come ultima ratio o per autodifesa, se la forza usata è proporzionata e se, nei limiti del possibile, i civili vengono risparmiati dalle violenze.

Raramente nella storia si è vista una guerra che rispondesse al concetto di guerra giusta. La capacità degli esseri umani di inventare nuovi modi per ammazzarsi a vicenda si è rivelata inesauribile, al pari della nostra capacità di escludere dalla compassione chi ha un aspetto diverso o prega un Dio diverso. Le guerre fra eserciti hanno lasciato il posto alle guerre fra nazioni, guerre totali dove la distinzione fra combattenti e civili diventava meno netta. Nell'arco di trent'anni, per due volte questo continente è precipitato nel gorgo della carneficina. E benché sia difficile immaginare una causa più giusta della sconfitta del Terzo Reich e delle potenze dell'Asse, la seconda guerra mondiale fu un conflitto dove il numero complessivo delle vittime fra i civili superò quello dei soldati caduti.

Sulla scia di una distruzione tanto vasta, e con l'avvento dell'era nucleare, divenne chiaro sia ai vincitori che ai vinti che il mondo aveva bisogno di istituzioni che prevenissero un'altra guerra mondiale. E così, venticinque anni dopo la bocciatura da parte del Senato americano della Lega delle Nazioni (un'idea per la quale Woodrow Wilson vinse questo premio), l'America guidò il mondo alla costruzione di un'architettura per mantenere la pace: il piano Marshall e le Nazioni Unite, strumenti per regolare la guerra, trattati per difendere i diritti dell'uomo, impedire genocidi e limitare le armi più pericolose.

Sotto molti punti di vista, questi sforzi ebbero successo. Sì, sono state combattute guerre terribili e sono state commesse atrocità. Ma non c'è stata nessuna terza guerra mondiale. La guerra fredda si è conclusa con folle entusiaste che distruggevano un muro. I commerci hanno legato insieme gran parte del pianeta. Miliardi di individui sono usciti dalla povertà. Gli ideali di libertà, autodeterminazione, uguaglianza e Stato di diritto si sono fatti timidamente strada. Noi siamo gli eredi della forza d'animo e della lungimiranza delle generazioni passate, ed è un'eredità di cui il mio Paese va giustamente fiero.

Ora che è passato un decennio dall'inizio del nuovo secolo, questa vecchia architettura comincia a cedere sotto il peso di nuove minacce. Il mondo forse non trema più al pensiero di una guerra fra due superpotenze nucleari, ma la proliferazione delle armi nucleari rischia di rendere più probabile una catastrofe. Il terrorismo è un'arma tattica usata da molto tempo, ma la tecnologia moderna consente a pochi, piccoli uomini con una rabbia smisurata di assassinare un numero terrificante di innocenti.

Inoltre, le guerre fra nazioni sono sostituite sempre più dalle guerre all'interno delle nazioni. La resurrezione di conflitti etnici o settari, la crescita di movimenti secessionistici, guerriglie e Stati allo sbando intrappolano sempre di più i civili in un caos senza fine. Nelle guerre odierne vengono uccisi molti più civili che soldati: si gettano i semi di conflitti futuri, si devasta l'economia, si lacera la società civile, si accumulano i profughi e si lasciano segni indelebili sui bambini.

Non ho qui con me, oggi, una soluzione definitiva ai problemi della guerra. Quello che so è che per affrontare queste sfide servirà la stessa capacità di visione, lo stesso duro lavoro, la stessa perseveranza di quegli uomini e di quelle donne che alcuni decenni fa hanno agito con tanto coraggio. E servirà un ripensamento dei concetti della guerra giusta e degli imperativi di una pace giusta.

Dobbiamo partire della consapevolezza di una verità difficile da mandare giù: non riusciremo a sradicare il conflitto violento nel corso della nostra vita. Ci saranno occasioni in cui le nazioni, agendo individualmente o collettivamente, troveranno non solo necessario, ma moralmente giustificato l'uso della forza.

Dico questa cosa pensando a quello che disse anni fa, in questa stessa cerimonia, Martin Luther King: "La violenza non porta mai una pace permanente. Non risolve nessun problema della società, anzi ne crea di nuovi e più complicati". Io, che sono qui come conseguenza diretta dell'opera di una vita del reverendo King, sono la testimonianza vivente della forza morale della nonviolenza. Io so che non c'è nulla di debole, nulla di passivo, nulla di ingenuo, nelle idee e nella vita di Gandhi e di Martin Luther King.

Ma in quanto capo di Stato che ha giurato di proteggere e difendere la mia nazione non posso lasciarmi guidare solo dai loro esempi. Devo affrontare il mondo così com'è e non posso rimanere inerte di fronte alle minacce contro il popolo americano. Perché una cosa dev'essere chiara: il male nel mondo esiste. Un movimento nonviolento non avrebbe potuto fermare le armate di Hitler. I negoziati non potrebbero convincere i leader di al Qaeda a deporre le armi. Dire che a volte la forza è necessaria non è un'invocazione al cinismo, è un riconoscere la storia, le imperfezioni dell'uomo e i limiti della ragione.

Sollevo questo punto perché in molti Paesi oggi c'è una profonda ambivalenza sulle azioni militari, qualunque sia la causa che le muove. In certi casi, a questa ambivalenza si aggiunge una diffidenza istintiva nei confronti dell'America, l'unica superpotenza militare del pianeta.

Ma il mondo deve ricordarsi che non sono state solo le istituzioni internazionali, non sono stati solo i trattati e le dichiarazioni a portare stabilità al pianeta dopo la fine della seconda guerra mondiale. A prescindere dagli errori che abbiamo commesso, il dato di fatto puro e semplice è questo: gli Stati Uniti d'America hanno contribuito per più di sessant'anni a proteggere la sicurezza globale, con il sangue dei nostri cittadini e la forza delle nostre armi. Lo spirito di servizio e di sacrificio dei nostri uomini e donne in uniforme ha promosso la pace e la prosperità, dalla Germania alla Corea, e ha consentito alla democrazia di insediarsi in luoghi come i Balcani. Abbiamo sopportato questo fardello non perché cerchiamo di imporre la nostra volontà. Lo abbiamo fatto per interesse illuminato, perché cerchiamo un futuro migliore per i nostri figli e nipoti, e siamo convinti che la loro vita sarà migliore se altri figli e nipoti potranno vivere in libertà e prosperità.

Dunque sì, gli strumenti della guerra contribuiscono a preservare la pace. Ma questa verità deve coesistere con un'altra, e cioè che la guerra, per quanto giustificata possa essere, porterà sicuramente con sé tragedie umane. C'è gloria nel coraggio e nel sacrificio di un soldato, c'è l'espressione di una devozione per il proprio Paese, per la causa e per i commilitoni. Ma la guerra in sé non è mai gloriosa e non dobbiamo mai sbandierarla come tale.

La nostra sfida dunque consiste in parte nel riconciliare queste due verità apparentemente inconciliabili. La guerra a volte è necessaria e la guerra è, a un certo livello, espressione di sentimenti umani. Concretamente, dobbiamo indirizzare i nostri sforzi al compito che il presidente Kennedy invocava molto tempo fa. "Concentriamoci", diceva lui, "su una pace più pratica, più raggiungibile, basata non su un improvviso capovolgimento della natura umana, ma su una graduale evoluzione delle istituzioni umane".

Come dovrebbe essere questa evoluzione? Quali potrebbero essere queste misure pratiche?

Per cominciare, io sono convinto che tutte le nazioni, sia le nazioni forti che le nazioni deboli, devono aderire a dei parametri per regolare l'uso della forza. Io, come ogni capo di Stato, mi riservo il diritto di agire unilateralmente, se necessario, per difendere la mia nazione. Resto tuttavia convinto che aderire a delle regole sia qualcosa che dà maggior forza a chi lo fa e che isola - e indebolisce - chi non lo fa.

Il mondo si è stretto intorno all'America dopo gli attacchi dell'11 settembre e continua a sostenere i nostri sforzi in Afghanistan in virtù dell'orrore suscitato da quegli attacchi insensati e del principio riconosciuto dell'autodifesa. Allo stesso modo, il mondo ha riconosciuto la necessità di affrontare Saddam Hussein quando questi invase il Kuwait, un consenso che inviò un messaggio chiaro a tutti sul prezzo che devi pagare se vuoi compiere un'aggressione.

L'America non può pretendere che gli altri rispettino le regole della strada se lei si rifiuta di rispettarle. Perché quando non lo facciamo le nostre azioni appaiono arbitrarie e minano la legittimità di interventi futuri, non importa se giustificati o meno.

Questo diventa particolarmente importante quando lo scopo dell'azione militare va al di là dell'autodifesa o della difesa di una nazione da un aggressore. Tutti siamo alle prese sempre di più con difficili interrogativi su come impedire massacri di civili da parte del loro stesso governo, o su come fermare una guerra civile che rischia di risucchiare nelle violenze e nelle sofferenze un'intera regione.

Io sono convinto che l'uso della forza possa essere giustificato per ragioni umanitarie, come è stato nei Balcani o in altri posti segnati dalla guerra. Restare a guardare lacera la nostra coscienza e può condurre a interventi più costosi in un secondo momento. Ecco perché tutte le nazioni responsabili devono accettare il ruolo che possono giocare le forze armate, con un mandato chiaro, per il mantenimento della pace.

L'impegno dell'America nei confronti della sicurezza del mondo non verrà mai meno. Ma in un mondo dove le minacce sono più diffuse, e le missioni più complesse, l'America non può agire da sola. Questo vale per l'Afghanistan. Questo vale per Stati allo sbando come la Somalia, dove il terrorismo e la pirateria si accompagnano a fame e sofferenze. E purtroppo continuerà a valere ancora per anni a venire nelle regioni instabili.

I dirigenti e i soldati dei Paesi della Nato, e di altri Paesi amici e alleati, dimostrano questa verità attraverso la capacità e il coraggio di cui hanno dato prova in Afghanistan. Ma in molti Paesi c'è uno scollamento fra gli sforzi delle truppe e l'ambivalenza della cittadinanza. Io capisco i motivi dell'impopolarità della guerra. Ma so anche questo: pensare che la pace sia auspicabile di solito non basta per ottenere la pace. La pace richiede responsabilità. La pace comporta sacrificio. Ecco perché la Nato resta indispensabile. Ecco perché dobbiamo rafforzare le operazioni di peacekeeping dell'Onu e regionali, e non lasciare che siano pochi Paesi a farsene carico. Ecco perché rendiamo omaggio a chi ritorna a casa da operazioni di peacekeeping e addestramento, a Oslo e a Roma, a Ottawa e a Sydney, a Dacca e a Kigali: rendiamo omaggio a queste persone non come costruttori di guerra, ma come edificatori di pace.

Voglio dire un'ultima cosa sull'uso della forza. Anche quando prendiamo la difficile decisione di cominciare una guerra, dobbiamo pensare chiaramente a come questa guerra va combattuta. Il Comitato per il Nobel lo riconobbe assegnando il primo Nobel per la pace a Henry Dunant, il fondatore della Croce rossa e uno dei principali promotori delle Convenzioni di Ginevra.

Laddove è necessario usare la forza, abbiamo un interesse morale e strategico ad attenerci a determinate regole di comportamento. E anche quando affrontiamo un avversario crudele, che non rispetta nessuna regola, sono convinto che gli Stati Uniti debbano continuare a farsene portatori. È questo che ci rende diversi da coloro che combattiamo. È anche da qui che ricaviamo la nostra forza. È per questo che ho vietato la tortura. È per questo che ho ordinato la chiusura della prigione di Guantánamo. Ed è per questo che ho riaffermato l'impegno dell'America al rispetto delle Convenzioni di Ginevra. Perdiamo noi stessi quando scendiamo a compromessi proprio su quegli ideali che lottiamo per difendere. E onoriamo quegli ideali se li rispettiamo non soltanto quando è facile farlo, ma anche quando è difficile.

Ho parlato degli interrogativi che dobbiamo tenere presenti nel cuore e nella mente quando scegliamo di muovere guerra. Ma ora voglio soffermarmi sugli sforzi che possiamo fare per evitare scelte tanto tragiche, e voglio parlare di tre vie per costruire una pace giusta e duratura.

La prima riguarda l'approccio da adottare nei confronti di quelle nazioni che violano le regole e le leggi: sono convinto che dobbiamo sviluppare alternative alla violenza che siano sufficientemente efficaci da modificare i comportamenti, perché se vogliamo una pace duratura allora le parole della comunità internazionale devono avere un significato. Quei regimi che violano le regole devono essere chiamati a risponderne. Le sanzioni devono essere realmente incisive. All'intransigenza bisogna rispondere con un incremento della pressione, e una pressione di questo genere può esistere solo quando il mondo si presenta unito.

Un esempio urgente è lo sforzo per prevenire la diffusione delle armi nucleari e per arrivare a un mondo senza bombe atomiche. A metà del secolo scorso, le nazioni accettarono di essere vincolate da un trattato i cui termini sono chiari: tutti avranno accesso all'energia nucleare a scopi civili, chi non ha armi nucleari rinuncerà ad averle e chi ha armi nucleari si impegnerà a eliminarle. Io mi impegno perché questo trattato sia rispettato. È un punto centrale della mia politica estera e sto lavorando insieme al presidente russo Medvedev per ridurre gli arsenali nucleari in possesso dei nostri due Paesi.

Ma è dovere di tutti noi insistere perché nazioni come l'Iran e la Corea del Nord non giochino d'azzardo col sistema. Chi afferma di rispettare il diritto internazionale non può distogliere lo sguardo quando le sue regole vengono trasgredite apertamente. Chi ha a cuore la propria sicurezza non può ignorare il pericolo di una corsa agli armamenti in Medio Oriente o nell'Asia orientale. Chi cerca la pace non può restarsene inerte mentre altre nazioni si armano per una guerra nucleare.

Lo stesso principio si applica a chi viola il diritto internazionale per brutalizzare il proprio stesso popolo. Il genocidio nel Darfur, gli stupri sistematici nel Congo o la repressione in Birmania non possono rimanere senza conseguenze. E più saremo uniti, meno ci troveremo a dover scegliere fra l'intervento armato e la complicità nell'oppressione.

Questo mi conduce a un secondo punto: il tipo di pace che vogliamo. Perché la pace non è solamente l'assenza di conflitto aperto. Solo una pace giusta basata sui diritti intrinseci e sulla dignità di ogni individuo può essere veramente duratura.

Fu questa l'intuizione alla base della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dopo la seconda guerra mondiale. Sulla scia delle devastazioni lasciate dal conflitto, quelle persone riconobbero che senza protezione dei diritti umani la pace è una promessa vuota.

Eppure troppo spesso queste parole vengono ignorate. In alcuni Paesi, il mancato rispetto dei diritti umani viene giustificato con la falsa tesi che questi princìpi sono figli dell'Occidente e che sono estranei alla cultura locale o a determinate fasi dello sviluppo di una nazione. E all'interno dell'America c'è da tempo tensione fra chi si autodefinisce realista e chi si autodefinisce idealista, una tensione che lascia intendere un'alternativa drastica fra il perseguimento meschino di interessi e una campagna infinita per imporre i nostri valori.

Io rifiuto questa scelta. Sono convinto che la pace è instabile laddove ai cittadini viene negato il diritto di parlare liberamente o di venerare il dio che preferiscono, di scegliere i propri leader o di riunirsi senza pericolo. Il risentimento represso si inasprisce, e la repressione dell'identità tribale o religiosa può produrre violenza. Noi sappiamo che è vero anche il contrario. Solo quando è diventata libera l'Europa ha finalmente trovato la pace. L'America non ha mai combattuto una guerra contro un Paese democratico e i nostri amici più stretti sono governi che proteggono i diritti dei loro cittadini. Negare le aspirazioni degli esseri umani non è nell'interesse dell'America (e nemmeno del mondo), per quanto cinica e ristretta possa essere la definizione di interesse che viene adottata.

Quindi, pur rispettando la cultura specifica e le tradizioni dei diversi Paesi, l'America spezzerà sempre una lancia in favore di quelle aspirazioni che sono universali. Daremo testimonianza della silenziosa dignità di riformatori come Aung San Suu Kyi, del coraggio degli abitanti dello Zimbabwe che vanno a votare nonostante i pestaggi, delle centinaia di migliaia di persone che hanno sfilato silenziosamente per le strade dell'Iran. È significativo che i leader di questi governi temano più le aspirazioni del loro stesso popolo che il potere di un'altra nazione. Ed è dovere di tutti i popoli liberi e di tutte le nazioni libere far capire a questi movimenti che la speranza e la storia sono dalla loro parte.

Voglio dire anche un'altra cosa: promuovere i diritti umani non può voler dire limitarsi all'esortazione. A volte questa va affiancata da una scrupolosa azione diplomatica. Lo so che trattare con regimi repressivi non consente l'appagante purezza dell'indignazione. Ma so anche che le sanzioni senza la sensibilizzazione - e la condanna senza dialogo - possono produrre un immobilismo disastroso. Nessun regime repressivo sceglierà di percorrere una strada nuova se non gli si lascerà una porta aperta.

Di fronte agli orrori della Rivoluzione Culturale, l'incontro di Nixon con Mao appare imperdonabile, eppure sicuramente quell'incontro ha contribuito a spingere la Cina lungo una strada che ha consentito a milioni di suoi cittadini di uscire dalla povertà e di entrare in contatto con le società aperte. Il dialogo di papa Giovanni Paolo II con il regime polacco ha creato spazi non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per leader sindacali come Lech Walesa. Gli sforzi di Ronald Reagan per la riduzione degli armamenti e l'appoggio alla perestrojka non servirono solo a migliorare i rapporti con l'Unione Sovietica, ma diedero più forza ai dissidenti in tutta l'Europa orientale. Non c'è una formula unica. Dobbiamo fare del nostro meglio per bilanciare isolamento e dialogo, pressioni e incentivi, per favorire il progresso nel tempo dei diritti umani e della dignità.

In terzo luogo, una pace giusta non include solo i diritti civili e politici, deve includere la sicurezza economica e l'opportunità. Perché pace giusta non vuol dire solo libertà dalla paura, ma libertà dal bisogno.

È indubbiamente vero che raramente c'è sviluppo stabile senza sicurezza; è vero anche che la sicurezza non esiste laddove gli esseri umani non hanno accesso a cibo a sufficienza, o all'acqua pulita, o alle medicine di cui hanno bisogno per sopravvivere. Non esiste laddove i bambini non possono aspirare a un'istruzione decente o a un lavoro che permetta di mantenere una famiglia. L'assenza di speranza può corrodere una società dell'interno.

Ecco perché aiutare i contadini a dare da mangiare alla loro famiglia, o aiutare le nazioni a dare un'istruzione ai loro figli e a curare i malati, non è pura e semplice carità. Ecco anche perché il mondo deve unirsi per combattere i cambiamenti climatici. Quasi tutti gli scienziati concordano che se non faremo nulla ci troveremo a fare i conti con altre siccità, altre carestie e altre migrazioni di massa, che alimenteranno altri conflitti per decenni. Per questo non sono solo gli scienziati e gli ambientalisti a chiedere un'azione pronta e decisa, sono i vertici delle forze armate nel mio Paese e in altri Paesi, che capiscono che in palio c'è la sicurezza di tutti.

Accordi fra nazioni. Istituzioni forti. Difesa dei diritti umani. Investimenti nello sviluppo. Sono tutti ingredienti fondamentali per realizzare quell'evoluzione di cui parlava Kennedy. Ma io sono convinto che non avremo la volontà, o la perseveranza, di portare a termine questo compito senza qualcosa di più, e questo qualcosa è l'espansione costante della nostra immaginazione morale, la convinzione che c'è qualcosa di irriducibile che ci accomuna tutti.

Man mano che il mondo diventa più piccolo, dovrebbe diventare più facile per gli esseri umani riconoscere quanto siamo simili, capire che fondamentalmente vogliamo tutti le stesse cose, che speriamo tutti di avere la possibilità di vivere le nostre vite in modo più o meno felice e realizzato, per noi stessi e per le nostre famiglie.

Ma considerando il ritmo forsennato della globalizzazione e il livellamento culturale che porta la modernità, non c'è da sorprendersi che la gente abbia paura di perdere quello che più ama delle proprie identità specifiche, la razza, la tribù e, forse più forte di tutte, la religione. In alcune zone questa paura ha scatenato dei conflitti. A volte sembra addirittura che stiamo facendo dei passi indietro. Lo abbiamo visto in Medio Oriente, con il conflitto fra arabi ed ebrei che sembra inasprirsi. Lo abbiamo visto in nazioni lacerate dalle divisioni tribali.

La cosa più pericolosa è che lo vediamo nel modo in cui viene usata la religione per giustificare l'omicidio di innocenti da parte di chi distorce e svilisce la grande religione islamica, quelli che hanno attaccato il mio Paese dall'Afghanistan. Questi estremisti non sono i primi a uccidere nel nome di Dio: le atrocità delle Crociate sono ben note. Ma ci ricordano che nessuna guerra santa può essere una guerra giusta. Perché se credi veramente di stare eseguendo il volere divino, allora non hai necessità di mostrare alcun ritegno, non hai necessità di risparmiare la donna incinta, o il medico, o addirittura una persona della tua stessa fede. Una visione tanto distorta della religione non è solo incompatibile con il concetto di pace, ma anche con lo scopo della fede, perché l'unica regola fondamentale di ogni religione importante è fare agli altri quello che vorremmo che gli altri facessero a noi.

Rispettare questa legge d'amore è da sempre lo sforzo fondamentale della natura umana. Siamo fallibili. Commettiamo errori e cadiamo vittime delle tentazioni dell'orgoglio, del potere, e talvolta del male. Anche quelli fra noi che sono animati dalle migliori intenzioni possono non mettere riparo a un torto che viene commesso di fronte a loro.

Ma non abbiamo bisogno di pensare che la natura umana sia perfetta per continuare a credere che la condizione umana possa essere perfezionata. Non dobbiamo vivere in un mondo idealizzato per continuare a perseguire quegli ideali che lo renderanno un posto migliore. La nonviolenza praticata da uomini come Gandhi e come Masrtin Luther King forse non è pratica o non è possibile in tutte le circostanze, ma l'amore che loro hanno predicato, la loro fede nel progresso dell'umanità dev'essere sempre la stella polare che ci guida nel nostro viaggio.

Perché se perdiamo questa fede, se la liquidiamo come qualcosa di stupido o ingenuo, se la separiamo dalle decisioni che prendiamo sulla guerra e sulla pace, allora perdiamo quello che c'è di migliore nell'umanità. Perdiamo il nostro senso di possibilità. Perdiamo la nostra bussola morale.

Come hanno fatto altre generazioni prima di noi, dobbiamo rifiutare quel futuro. Come disse Martin Luther King in questa stessa occasione molti anni fa, "io rifiuto di accettare la disperazione come risposta finale alle ambiguità della storia. Rifiuto di accettare l'idea che la presente natura umana, che preferisce 'le cose come stanno' ci renda moralmente incapaci di conseguire l'eterno 'dover essere' con cui dobbiamo sempre confrontarci".

E dunque, sforziamoci di conseguire il mondo che deve essere, quella scintilla del divino che ancora brilla in ognuna delle nostre anime. Da qualche parte oggi, qui e adesso, un soldato vede che il nemico ha più potenza di fuoco, ma tiene la posizione per conservare la pace.
Da qualche parte, oggi, in questo mondo, un giovane manifestante sa che il suo governo reagirà con la forza bruta, ma ha il coraggio di continuare a marciare. Da qualche parte, oggi, una madre che deve fare i conti con una straziante miseria trova ancora il tempo per insegnare al suo bambino, che è convinto che in un mondo crudele ci sia ancora spazio per i suoi sogni.

Dobbiamo vivere secondo il loro esempio. Possiamo riconoscere che l'oppressione non sarà mai sconfitta, ma nonostante questo continuare a lottare per la giustizia. Possiamo ammettere che la depravazione è impossibile da sconfiggere, ma nonostante questo continuare a lottare per la dignità. Possiamo essere consapevoli che ci sarà la guerra, e nonostante questo continuare a lottare per la pace. Possiamo farlo, perché questa è la storia del progresso umano, questa è la speranza di tutto il mondo; e in questo momento di sfide dev'essere il nostro compito, qui sulla Terra.

(Traduzione di Fabio Galimberti)
(LA REPUBBLICA 10 dicembre 2009)

FONTE

sabato 26 settembre 2009

OBAMA,DISCORSO ONU SETTEMBRE 09: TESTO INTEGRALE (ITALIANO)

fonte
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THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary
23 Settembre 2009
Signor presidente, signor segretario generale, illustri delegati, signori e
signore: è un onore rivolgermi a voi per la prima volta nella qualità di
quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti d’America. Mi
presento di fronte a voi col peso della responsabilità che il popolo degli
Stati Uniti mi ha affidato, consapevole delle enormi sfide di questo
momento storico e determinato ad agire con ambizione e con il
concorso di tutti per il bene della giustizia e della prosperità, in patria e
all’estero.
Sono in carica da appena nove mesi, anche se certi giorni mi sembra
che siano molti di più. Sono più che cosciente delle aspettative che
accompagnano la mia presidenza in tutto il mondo. Queste aspettative
non hanno nulla a che fare con me. Esse affondano le loro radici – di
questo sono convinto – in un malcontento nei confronti di uno status
quo che ha sempre più messo l’accento sulle nostre differenze, e che è
superato dai nostri problemi. Ma affondano le loro radici anche nella
speranza, la speranza che un cambiamento vero è possibile, e la
speranza che l’America possa assumere un ruolo guida nella strada che
porta a questo cambiamento.
Sono entrato in carica in un momento in cui tanti, in tutto il mondo,
vedevano l’America con scetticismo e sfiducia, in parte per percezioni e
informazioni sbagliate sul mio Paese, in parte perché contrari a
politiche specifiche e convinti che su certe questioni di primaria
importanza l’America abbia agito unilateralmente, senza riguardo per
gli interessi altrui. Tutto questo ha alimentato un antiamericanismo
quasi istintivo, che troppo spesso è servito come scusa per la nostra
inazione collettiva.
Come tutti voi, la mia responsabilità è agire nell’interesse della mia
nazione e del mio popolo, e non chiederò mai scusa per aver difeso
questi interessi. Ma sono profondamente convinto che oggi, nel 2009,
più che in qualsiasi altro momento della storia umana, tutte le nazioni
e tutti popoli abbiano interessi comuni.
Le convinzioni religiose che nutriamo nel nostro cuore possono
forgiare nuovi legami fra le persone o dividerle aspramente. La
tecnologia che padroneggiamo può illuminare la via per la pace o può
spengerla per sempre. L’energia che usiamo può alimentare il nostro
pianeta o distruggerlo. Quel che ne sarà delle speranze di un unico
bambino, in qualunque parte del mondo, potrà arricchire il nostro
pianeta o impoverirlo.
In quest’aula veniamo da molti posti diversi, ma condividiamo un
futuro comune. Non possiamo più permetterci il lusso di mettere
l’accento sulle nostre differenze, a scapito del lavoro che dobbiamo
fare insieme. Ho portato questo messaggio da Londra ad Ankara, da
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Port of Spain a Mosca, da Accra al Cairo; ed è di questo che parlerò
oggi. Perché è venuto il momento per il mondo di muoversi in una
direzione nuova. Dobbiamo entrare in una nuova era di impegno,
basata su interessi reciproci e sul rispetto reciproco, e il nostro lavoro
deve cominciare da subito.
Sappiamo che il futuro sarà determinato dai fatti, e non semplicemente
dalle parole. I discorsi da soli non risolveranno i nostri problemi,
servirà un’azione costante. E a coloro che mettono in discussione la
natura e la causa della mia nazione, chiedo di guardare alle azioni
concrete che abbiamo compiuto in appena nove mesi.
Nel mio primo giorno da presidente ho proibito, senza eccezioni e
senza equivoci, l’uso della tortura da parte degli Stati Uniti d’America.
Ho ordinato la chiusura della prigione di Guantánamo e stiamo
lavorando con impegno per creare una struttura che consenta di
combattere l’estremismo rimanendo nei confini della legalità. Tutte le
nazioni devono saperlo: l’America saprà essere all’altezza dei suoi
valori e saprà assumere un ruolo guida attraverso l’esempio.
Abbiamo stabilito un obbiettivo chiaro e focalizzato: lavorare con tutti i
membri di questo organismo per contrastare, smantellare e
sconfiggere al-Qaida e i suoi alleati estremisti, una rete che ha ucciso
migliaia di persone, di tante fedi e nazioni diverse, e che aveva un
piano per far saltare in aria questo stesso edificio. In Afghanistan e in
Pakistan noi, e molte nazioni che sono qui, stiamo aiutando quei
Governi a sviluppare le capacità per mettersi alla testa di questi sforzi,
lavorando al tempo stesso per garantire più opportunità e sicurezza
alla propria gente.
In Iraq stiamo responsabilmente mettendo fine a una guerra. Abbiamo
rimosso le unità da combattimento dalle città irachene e abbiamo
fissato una scadenza, il prossimo agosto, entro la quale rimuoveremo
tutte le nostre unità da combattimento dal territorio iracheno. E ho
affermato con chiarezza che aiuteremo gli iracheni nella transizione per
giungere ad assumersi una piena responsabilità per il proprio futuro, e
che manterremo il nostro impegno di portare via tutti i soldati
americani entro la fine del 2011.
Ho delineato un programma generale per raggiungere l’obbiettivo di un
mondo senza armi nucleari. A Mosca, gli Stati Uniti e la Russia hanno
annunciato riduzioni importanti delle testate e dei lanciamissili. Alla
Conferenza sul disarmo ci siamo accordati su un piano di lavoro per
negoziare la fine della produzione di materiali fissili a scopo nucleare. E
questa settimana il mio segretario di Stato diventerà il primo alto
rappresentante del Governo degli Stati Uniti a presenziare all’annuale
conferenza degli Stati membri del Comprehensive Test Ban Treaty [il
trattato che mette al bando gli esperimenti nucleari].
Appena sono entrato in carica ho nominato un inviato speciale per la
pace in Medio Oriente, e l’America lavora con costanza e
determinazione per l’obbiettivo di due Stati – Israele e Palestina –
dove la pace metta radici e siano rispettati i diritti sia degli israeliani
che dei palestinesi.
Per combattere i cambiamenti climatici abbiamo investito 80 miliardi di
dollari nell’energia pulita. Abbiamo reso molto più stringenti i
parametri di efficienza per i carburanti. Abbiamo fornito nuovi incentivi
per la difesa dell’ambiente, abbiamo lanciato una partnership
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energetica in tutte le Americhe e siamo passati da spettatori a
protagonisti nei negoziati internazionali sul clima.
Per sconfiggere una crisi economica che tocca ogni angolo del mondo,
abbiamo lavorato con le nazioni del G20 per dare vita a una risposta
internazionale coordinata di oltre duemila miliardi di dollari di misure di
stimolo, per salvare dal baratro l’economia mondiale. Abbiamo
mobilizzato risorse che hanno contribuito a prevenire un ulteriore
allargamento della crisi ai Paesi in via di sviluppo. E insieme ad altri
abbiamo lanciato un’iniziativa da 20 miliardi di dollari per la sicurezza
alimentare globale, che tenderà la mano a chi ne ha più bisogno e li
aiuterà a costruire una capacità produttiva propria.
E siamo tornati a impegnarci con le Nazioni Unite: abbiamo pagato
quello che dovevamo; siamo entrati nel Consiglio per i diritti umani;
abbiamo firmato la Convenzione sui diritti delle persone disabili;
abbiamo abbracciato pienamente gli Obbiettivi di sviluppo del
millennio. E affrontiamo le nostre priorità qui, in questa istituzione, ad
esempio attraverso la riunione del Consiglio di sicurezza che presiederò
domani sulla non proliferazione e il disarmo nucleare, e attraverso gli
argomenti che tratterò oggi.
Questo è quello che abbiamo fatto. Ma è soltanto un inizio. Alcune
delle nostre azioni hanno prodotto passi avanti. Alcune hanno gettato
le basi per progressi futuri. Ma una cosa va detta chiaramente: non
può essere solo uno sforzo degli Stati Uniti. Quelli che prima si
scagliavano contro l’America perché agiva in solitudine non possono
ora mettersi da una parte e aspettare che l’America risolva da sola i
problemi del mondo. Stiamo portando avanti, con le parole e con i
fatti, una nuova era di impegno con il mondo. Ora è tempo che tutti ci
prendiamo la nostra parte di responsabilità per una risposta globale a
sfide globali.
Se siamo onesti con noi stessi dobbiamo ammettere che in questo
momento non siamo all’altezza di quella responsabilità. Pensate a
quello che succederebbe se non riuscissimo a gestire lo status quo:
estremisti che seminano terrore in varie parti del mondo; conflitti
prolungati che si trascinano in eterno; genocidi e atrocità di massa;
sempre più nazioni dotate di armi nucleari; ghiacci che si sciolgono e
popolazioni devastate; miseria persistente e pandemie. Non dico
questo per seminare paura, ma per affermare un fatto: le nostre azioni
non sono ancora commisurate alla portata delle nostre sfide.
Questo organismo è stato fondato nella convinzione che le nazioni del
mondo potevano risolvere i loro problemi insieme. Franklin Roosevelt,
che è morto prima di poter vedere il suo sogno di un’istituzione di
questo tipo diventare realtà, la descriveva in questi termini: «La
struttura della pace del mondo non può essere l’opera di un unico
uomo, o di un unico partito, o di un’unica nazione [...] non può essere
una pace di grandi nazioni, o di piccole nazioni. Dev’essere una pace
che poggia sullo sforzo cooperativo del mondo intero».
Lo sforzo cooperativo del mondo intero. Queste parole suonano ancora
più vere oggi, quando ad accomunarci non è semplicemente la pace,
ma la nostra stessa salute e prosperità. Ma io so anche che questo
organismo è composto da Stati sovrani. E purtroppo, ma era
prevedibile, questo organismo spesso è diventato un forum per
seminare discordia, invece che per forgiare un terreno comune: un
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luogo dove mettere in atto giochi politici e sfruttare rancori, invece che
per risolvere problemi. D’altronde, è facile salire su questo palco e
puntare il dito, fomentare le divisioni. Non c’è nulla di più facile che
dare la colpa agli altri dei propri problemi, e autoassolversi dalla
responsabilità per le proprie scelte e le proprie azioni. Questo lo può
fare chiunque.
Per esercitare responsabilità e leadership nel XXI secolo ci vuole di più.
In un’era in cui il nostro destino è comune il potere non è più un gioco
a somma zero. Nessuna nazione può o deve cercare di dominare
un’altra nazione. Nessun ordine mondiale che ponga una nazione o un
gruppo di persone al di sopra di un altro può avere successo. Nessun
equilibrio di potere fra nazioni può reggere. La tradizionale divisione
tra nazioni del Sud e nazioni del Nord non ha senso in un mondo
interconnesso. E nemmeno hanno senso schieramenti di nazioni
ancorati alle divisioni di una guerra fredda che è finita da tempo.
È tempo di rendersi conto che le vecchie consuetudini e i vecchi
argomenti sono irrilevanti per le sfide che devo affrontare le nostre
popolazioni. Essi spingono le nazioni ad agire in contrasto con gli
obbiettivi stessi che sostengono di perseguire, e a votare, spesso in
questo organismo, contro gli interessi del loro stesso popolo. Essi
costruiscono muri fra di noi e il futuro che i nostri popoli perseguono,
ed è giunto il momento di abbattere questi muri. Insieme, dobbiamo
costruire nuove coalizioni che colmino le vecchie divisioni, coalizioni di
fedi e convinzioni diverse, tra Nord e Sud, tra Oriente e Occidente, tra
neri, bianchi e marroni.
La scelta è nostra. Potremo essere ricordati come una generazione che
ha scelto di trascinare nel XXI secolo le diatribe del XX, che ha scelto
di rinviare le decisioni difficili, che ha rifiutato di guardare avanti e non
è stata all’altezza, perché abbiamo messo l’accento su quello che non
volevamo invece che su quello che volevamo. Oppure possiamo essere
una generazione che sceglie di vedere l’approdo oltre la tempesta, una
generazione che unisce le forze per gli interessi comuni degli esseri
umani e che finalmente dà un senso alla promessa insita nel nome che
è stato dato a questa istituzione: le Nazioni Unite.
Questo è il futuro che l’America vuole, un futuro di pace e prosperità
che potremo raggiungere solo riconoscendo che tutte le nazioni hanno
dei diritti, ma anche che tutte le nazioni hanno delle responsabilità.
Questo è il patto che fa funzionare tutto ciò, questo dev’essere il
principio guida della cooperazione internazionale.
Oggi io propongo quattro pilastri fondamentali per il futuro che
vogliamo costruire per i nostri figli: la non proliferazione e il disarmo;
la promozione della pace e della sicurezza; la conservazione del nostro
pianeta; e un’economia globale che dia più opportunità a tutte le
persone.
Per prima cosa dobbiamo fermare la diffusione delle armi nucleari e
perseguire l’obbiettivo di un mondo privo di bombe atomiche.
Questa istituzione è stata fondata agli albori dell’era nucleare, ed è
stata fondata anche perché era necessario mettere un freno alla
capacità dell’uomo di uccidere. Per decenni abbiamo evitato il disastro,
anche grazie allo stallo fra le due superpotenze. Ma oggi la minaccia
della proliferazione cresce di portata e di complessità. Se non
riusciremo ad agire favoriremo una corsa agli armamenti nucleari in
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tutte le regioni e la prospettiva di guerre e azioni terroristiche di
proporzioni che riusciamo a malapena a immaginare.
Sulla strada di questo esito spaventoso si frappone un fragile
consenso, l’elementare compromesso che è alla base del Trattato di
non proliferazione, che dice che tutte le nazioni hanno diritto
all’energia nucleare civile, che le nazioni dotate di armi nucleari hanno
la responsabilità di procedere verso il disarmo e che le nazioni che non
dispongono di armi nucleari hanno la responsabilità di rinunciarvi. I
prossimi dodici mesi saranno decisivi per appurare se questo patto
verrà rafforzato o se si dissolverà lentamente.
L’America terrà fede ai patti. Cercheremo un nuovo accordo con la
Russia per ridurre in modo considerevole le testate e i lanciamissili in
nostro possesso. Procederemo alla ratifica del trattato per la messa al
bando degli esperimenti nucleari, lavoreremo insieme ad altri perché
questo trattato entri in vigore, in modo da giungere a un divieto
permanente degli esperimenti nucleari. Completeremo una revisione
della situazione nucleare, che aprirà la porta a tagli più consistenti e
ridurrà il ruolo delle armi atomiche. E faremo appello alle nazioni per
avviare a gennaio negoziati su un trattato per mettere fine alla
produzione di materiale fissile a scopi militari.
Inoltre, ad aprile organizzerò un vertice per riaffermare la
responsabilità di ogni nazione di garantire la sicurezza del materiale
nucleare presente sul proprio territorio, e per aiutare quelli che non ne
sono in grado: perché non dobbiamo mai consentire che anche un solo
apparecchio nucleare cada nelle mani di un estremista violento. E
lavoreremo per rafforzare le istituzioni e le iniziative contro il
contrabbando e il furto di materiale nucleare.
Tutto questo mira a sostenere gli sforzi per rafforzare il Trattato di non
proliferazione. Quelle nazioni che rifiuteranno di ottemperare ai propri
obblighi dovranno affrontare le conseguenze. Non si tratta di additare
singole nazioni, si tratta di battersi per i diritti di tutte le nazioni che
adempiono alle loro responsabilità. Perché un mondo in cui si rifiutano
le ispezioni dell’Aiea e si ignorano le richieste delle Nazioni Unite
esporrà tutti noi a un maggiore pericolo, e renderà tutte le nazioni
meno sicure.
Con il comportamento mostrato fino a oggi, il Governo nordcoreano e
quello iraniano minacciano di trascinarci lungo questa china pericolosa.
Noi rispettiamo i loro diritti in quanto membri della comunità delle
nazioni. Io credo in una diplomazia che apra la strada a una maggiore
prosperità e a una pace più sicura per entrambe queste nazioni, se
sapranno far fronte ai loro obblighi.
Ma se i governi di Iran e Corea del Nord dovessero scegliere di
ignorare gli standard fissati a livello internazionale; se dovessero
anteporre il loro desiderio di entrare in possesso di armi nucleari alla
stabilità regionale, alla sicurezza, alle opportunità per il loro stesso
popolo; se fossero dimentichi dei pericoli di un’escalation nucleare sia
in Asia orientale sia in Medio Oriente, allora dovrebbero essere
costrette a rispondere del loro operato. Il mondo deve sentirsi unito,
coeso, e dimostrare che la legalità internazionale non è una vuota
promessa e che i trattati devono essere applicati e tradotti in realtà.
Noi dobbiamo insistere su un punto: il futuro non deve cadere preda
della paura.
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Ciò mi porta a illustrare il secondo pilastro sul quale si ergerà il
nostro futuro: il perseguimento della pace. Le Nazioni Unite nacquero
con la premessa che i popoli della Terra potessero vivere le loro vite,
mantenere e far crescere le loro famiglie, risolvere le loro divergenze
in modo pacifico. Purtroppo, però, sappiamo che in troppe aree del
mondo questo ideale resta pura astrazione. Possiamo accettare che
questo sia inevitabile, e tollerare continui conflitti destabilizzanti.
Oppure possiamo ammettere che il desiderio di pace è universale, e
riaffermare la nostra determinazione a porre fine ai conflitti nel mondo.
Questo impegno deve iniziare dall’incrollabile principio che
l’assassinio di uomini, donne e bambini innocenti non sarà mai
tollerato. Su questo punto non possono esserci polemiche e dispute.
Gli estremisti violenti che promuovono la guerra distorcendo la loro
stessa fede hanno perso di credibilità e si sono isolati da soli. Non
hanno altro da offrire che odio e devastazione. Nell’affrontarli,
l’America costituirà delle durature partnership, finalizzate a prendere di
mira i terroristi, mettere in comune le intelligence, coordinare
l’attuazione pratica della legge e proteggere il nostro popolo. Noi non
permetteremo che esista alcun rifugio sicuro e inviolabile dal quale al
Qaeda possa scagliare i suoi attacchi, dall’Afghanistan o da qualche
altra nazione. Noi ci schiereremo al fianco dei nostri amici e alleati
sulla linea del fronte, come domani faremo insieme a molte nazioni per
promuovere aiuti al popolo pachistano. E naturalmente proseguiremo
in questo impegno positivo, per costruire ponti tra le varie confessioni
religiose e creare nuove partnership per dare opportunità a tutti.
I nostri sforzi per promuovere la pace, tuttavia, non possono
essere limitati a sconfiggere gli estremisti violenti, e questo perché
l’arma più potente nel nostro arsenale è la speranza degli esseri
umani, la convinzione che il futuro appartiene a chi lo costruisce, non a
chi lo distrugge, e perché nutriamo la fiducia che i conflitti possono
terminare, che una nuova alba può nascere.
Ecco le ragioni per le quali rafforzeremo il nostro aiuto per
un’efficace missione di peacekeeping, pur continuando a consolidare i
nostri sforzi volti a sventare i conflitti prima ancora che esplodano.
Cercheremo di firmare una pace duratura con il Sudan concedendo
aiuti alla popolazione del Darfur, e con l’attuazione pratica del
Comprehensive Peace Agreement, così da garantire al popolo sudanese
la pace che esso merita. Nei Paesi devastati dalla violenza – da Haiti al
Congo a Timor Est – lavoreremo accanto alle Nazioni Unite e agli altri
partner per dare il massimo aiuto per una pace duratura.
Personalmente continuerò altresì ad adoperarmi per una pace
giusta e duratura tra Israele, Palestina e mondo arabo. Ieri ho avuto
un incontro molto costruttivo con il primo ministro Netanyahau e il
presidente Habbas. Abbiamo fatto qualche passo avanti. I palestinesi
hanno moltiplicato i loro sforzi miranti a tenere sotto controllo la
sicurezza. Gli israeliani hanno concesso una maggiore libertà di
movimento ai palestinesi. Di conseguenza, grazie agli sforzi di
entrambe le parti, l’economia in Cisgiordania ha iniziato a crescere. Ma
occorrono altri progressi. Dobbiamo continuare a esortare i palestinesi
a porre fine all’istigazione alla violenza contro Israele, e continueremo
a far presente a gran voce che l’America non accetta che Israele
continui a considerare legittimi gli insediamenti dei coloni nei Territori.
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È venuto il momento di rilanciare i negoziati – senza
precondizioni di sorta – che affrontino una volta per tutte le questioni
di sempre: sicurezza per gli israeliani e palestinesi; confini; profughi e
Gerusalemme. L’obiettivo è chiaro. È quello di due stati che vivono
l’uno accanto all’altro in pace e sicurezza: lo stato ebraico di Israele,
veramente sicuro per tutti gli israeliani; e lo stato palestinese
indipendente, con un territorio contiguo al primo nel quale abbia fine
l’occupazione iniziata nel 1967, e che possa consentire ai palestinesi di
raggiungere il loro pieno potenziale. Mentre ci accingiamo a perseguire
questo scopo, intendiamo promuovere anche la pace tra Israele e
Libano, tra Israele e Siria, e più in generale la pace tra Israele e i molti
Paesi con esso confinanti. Nel perseguire questo obiettivo, intendiamo
mettere a punto delle iniziative regionali con una partecipazione
multilaterale, insieme a negoziati bilaterali.
Non sono un ingenuo. So bene che tutto ciò sarà difficile da
ottenere. Ma noi tutti dobbiamo decidere se facciamo sul serio
parlando di pace o se ci limitiamo a far finta di parlare e muoviamo
soltanto le labbra. Per spezzare i vecchi parametri, per rompere il
circolo vizioso di insicurezza e disperazione, tutti noi dobbiamo
dichiarare ufficialmente ciò che ammettiamo a porte chiuse. Gli Stati
Uniti non rendono un favore a Israele quando mancano di abbinare a
un risoluto impegno alla sua sicurezza l’istanza che Israele rispetti le
legittime richieste e i legittimi diritti dei palestinesi. E tutte le nazioni di
questa Assemblea non rendono un favore ai palestinesi quando costoro
scelgono di lanciare attacchi al vetriolo invece di una costruttiva
volontà di riconoscere la legittimità di Israele, e il suo diritto a esistere,
in pace e in sicurezza.
Dobbiamo ricordarci che il prezzo più pesante di questo conflitto
non lo paghiamo noi. Lo paga quella ragazza israeliana che a Sderot ha
chiuso gli occhi temendo che un razzo le togliesse la vita nel cuore
della notte. Lo paga quel bambino palestinese di Gaza che non ha
accesso all’acqua potabile e non ha un Paese che può chiamare patria.
Questi sono tutti figli di Dio. Al di là della politica, degli atteggiamenti e
delle posizioni, qui si parla dei diritto di ogni essere umano a vivere
con dignità e sicurezza. Questa è la lezione di fondo delle tre grandi
religioni che chiamano Terrasanta quella piccola striscia di terra. Ecco
perché, malgrado io sappia che ci saranno battute d’arresto, false
partenza e giorni molto difficili, io non derogherò dal mio impegno
volto a perseguire la pace.
Terzo: dobbiamo riconoscere che nel XXI secolo, non ci potrà
essere pace nel mondo se non ci assumeremo la responsabilità di
preservare il nostro pianeta. Il pericolo costituito dal cambiamento del
clima è innegabile, e la nostra responsabilità a farvi fronte è
indifferibile. Se continueremo lungo l’attuale percorso, ogni membro di
questa Assemblea assisterà all’interno dei suoi stessi confini a
cambiamenti irreversibili. I nostri sforzi volti a porre fine ai conflitti
saranno eclissati dalle guerre per i profughi e per le risorse. Lo
sviluppo avrà fine, sarà fermato dalla siccità e dalle carestie. La terra
sulla quale gli esseri umani hanno vissuto per millenni scomparirà. Le
generazioni future si guarderanno indietro e si chiederanno per quale
ragione noi ci rifiutammo di agire, perché non riuscimmo a lasciar loro
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in eredità l’ambiente così come noi lo avevamo a nostra volta
ereditato.
Quanto ho detto spiega perché i giorni in cui l’America
tergiversava su queste questioni sono ormai alle spalle. Noi
procederemo, andremo avanti a investire per trasformare la nostra
economia energetica, fornendo incentivi per far sì che l’energia pulita
sia l’energia redditizia nella quale investire. Eserciteremo pressioni da
ora in poi, taglieremo le emissioni di gas serra per raggiungere gli
obiettivi fissati per il 2020, e in seguito per il 2050. Continueremo a
promuovere le energie rinnovabili e l’efficienza energetica,
condividendo nuove tecnologie con i Paesi di tutto il mondo. E
coglieremo ogni occasione propizia per il progresso per affrontare
questa minaccia con uno sforzo concertato con il mondo intero.
Le nazioni ricche gravemente responsabili dei danni arrecati
all’ambiente per tutto il XX secolo devono accettare il nostro dovere a
guidare questa missione. Ma la responsabilità non finisce qui.
Dobbiamo riconoscere la necessità di risposte differenziate, e ciascuno
sforzo mirante a ridurre le emissioni di diossido di carbonio deve
coinvolgere i Paesi che rilasciano CO2 nell’atmosfera a ritmo incalzante
e che possono fare di più per ridurre l’inquinamento della loro aria
senza inibire la crescita. Qualsiasi sforzo che trascuri di aiutare le
nazioni più povere ad adattarsi ai problemi che il cambiamento del
clima sta già creando e al contempo proseguire verso lo sviluppo lungo
una strada pulita non funzionerà.
È difficile cambiare qualcosa di così fondamentale come il modo
col quale noi utilizziamo l’energia. Ancora più difficile è farlo nel bel
mezzo di una recessione globale. Sicuramente starcene tranquilli ad
aspettare in attesa che siano gli altri a intervenire per primi è una bella
tentazione. Ma non possiamo affrontare questo cambiamento se non
camminando tutti insieme. Dirigendoci prossimamente a Copenhagen,
cerchiamo di essere determinati, di concentrarci su ciò che ciascuno di
noi può fare per il bene del nostro futuro comune.
Ciò mi conduce a parlare dell’ultimo pilastro sul quale si dovrà
reggere il nostro futuro: un’economia globale che migliori le
opportunità di tutti i popoli. Il mondo si sta ancora riprendendo dalla
peggiore crisi economica che sia mai intervenuta dai tempi della
Grande Depressione. In America vediamo che il motore della crescita
sta iniziando ad agitarsi, e malgrado ciò in molti ancora stentano a
trovare un posto di lavoro o pagare le loro bollette. Nel pianeta stiamo
vedendo qualche segnale promettente, ma poche sicurezze su che
cosa ci aspetta di preciso. Ancora troppe persone in troppi luoghi
vivono le crisi quotidiane che rappresentano una sfida per il comune
genere umano: la disperazione di uno stomaco vuoto, la sete
provocata da acqua sempre più carente, l’ingiustizia di un bambino
agonizzante per una malattia che sarebbe curabile, una madre che
muore mentre mette al mondo la sua creatura.
A Pittsburgh lavoreremo con le più grandi economie del mondo
per delineare una traiettoria per la crescita, affinché sia bilanciata e
sostenuta. Questo significa vigilare, per garantire che non rinunceremo
prima che tutti siano tornati a lavorare. Questo significa prendere
iniziative per rigenerare la domanda, così che una ripresa globale
possa essere sostenuta. Questo, infine, significa stabilire nuove regole


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per andare avanti e rafforzare i regolamenti per tutti i centri finanziari,
così da poter porre fine all’avidità, agli eccessi, agli abusi che ci hanno
sprofondato in questo disastro. Così da evitare che una crisi come
questa possa verificarsi di nuovo.
In quest’epoca di massima interdipendenza, noi abbiamo un
interesse morale e pragmatico preciso nelle questioni legate più in
generale allo sviluppo. Pertanto porteremo ancora avanti il nostro
impegno storico mirante ad aiutare tutti i popoli ad avere di che
sfamarsi. Abbiamo messo da parte circa 63 miliardi di dollari per
portare avanti la nostra battaglia contro l’Hiv e l’Aids, per evitare che si
possa ancora morire per tubercolosi e malaria, per sradicare la
poliomielite, per rafforzare i sistemi sanitari pubblici. Ci stiamo unendo
agli altri Paesi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per contribuire
a produrre i vaccini contro il virus dell’H1N1. Integreremo un numero
maggiore di economie in un sistema di commercio globale. Sosterremo
gli Obiettivi per lo Sviluppo del Millennio e ci recheremo al Summit
dell’anno prossimo con un piano globale finalizzato a tradurli in realtà.
Ci concentreremo sull’obiettivo di sradicare – adesso, nell’arco delle
nostre stesse vite – la povertà.
È venuto il momento per noi tutti di fare la nostra parte. La
crescita non sarà sostenuta o condivisa se tutte le nazioni non
decideranno di assumersi le proprie responsabilità. Le nazioni più
ricche devono aprire i loro mercati a un numero maggiore di prodotti e
tendere una mano a coloro che hanno meno, riformando al contempo
le istituzioni internazionali per dare a un numero maggiore di nazioni
una voce più forte. Dal canto loro le nazioni in via di sviluppo dovranno
sradicare completamente la corruzione che costituisce un ostacolo al
progresso, perché le opportunità non fioriscono là dove gli individui
sono oppressi, dove per fare affari è necessario pagare bustarelle. Per
tutto ciò noi daremo aiuto e sostegno alle polizie oneste, ai giudici
indipendenti, alla società civile, al settore privato. Il nostro obiettivo è
semplice: un’economia globale, nella quale la crescita sia sostenuta,
nella quale le opportunità siano accessibili a tutti.
I cambiamenti che vi ho illustrato oggi non saranno raggiungibili
facilmente. Non saranno raggiunti semplicemente da leader che come
noi si ritrovano in riunioni come questa, perché come in qualsiasi altra
Assemblea, il vero cambiamento potrà aver luogo soltanto grazie ai
popoli che noi qui rappresentiamo. Ecco per quale ragione dobbiamo
accollarci il duro lavoro di gettare le basi e le premesse per il progresso
nelle nostre rispettive capitali. Ecco perché dobbiamo costruire un
consenso che ponga fine ai conflitti e pieghi la tecnologia a scopi di
pace, per cambiare il modo col quale utilizziamo l’energia, per
promuovere la crescita che può essere sostenuta e condivisa.
Io credo che i popoli della Terra vogliano questo futuro per le
loro discendenze. E questo fa sì che noi si debba diventare
propugnatori e paladini di questi principi, che garantiscono che i
governi riflettono la volontà dei rispettivi popoli. Questi principi non
possono essere ripensamenti: la democrazia e i diritti umani sono di
cruciale importanza per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di
cui ho parlato oggi. Perché i governi del popolo ed eletti dal popolo
hanno maggiori probabilità di operare nell’interesse generale del loro
popolo più che per i bassi interessi di coloro che sono al potere.
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La nostra leadership non sarà valutata in rapporto al grado col
quale abbiamo alimentato paure e odi tra i nostri popoli. La vera
leadership non sarà valutata dall’abilità con la quale si seminano
dissenso e zizzania, si intimidiscono o si perseguitano le opposizioni
nei nostri rispettivi Paesi. I popoli della Terra vogliono un
cambiamento. Non tollereranno a lungo coloro che si schierano dalla
parte sbagliata della Storia.
La Carta di questa Assemblea specificatamente impegna
ciascuno di noi – cito testualmente – a “riaffermare la fede nei diritti
fondamentali dell’uomo, nel valore della persona umana e
nell’eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne”. Tra questi diritti
vi è la libertà di parlare e pregare come si desidera; la promessa di
eguaglianza tra le razze, e la possibilità per le donne e le bambine di
cercare di raggiungere il loro pieno potenziale; la possibilità per i
cittadini di poter dire la loro su come intendono essere governati, e di
avere fiducia nell’amministrazione della giustizia. Per lo stesso motivo
per cui nessuna nazione dovrebbe essere costretta ad accettare la
tirannia di un’altra nazione, così nessun essere umano dovrebbe essere
costretto ad accettare la tirannia del suo stesso governo.
Da afro-americano, non dimenticherò mai che non sarei qui oggi
se nel mio Paese non ci fosse stato un impegno determinato a
perseguire un’unione più perfetta. Ciò mi induce a credere fermamente
che a prescindere da quanto cupo possa essere il giorno, coloro che
hanno scelto di essere dalla parte della giustizia possono produrre un
cambiamento e una trasformazione. Io prometto che l’America sarà
sempre dalla parte di coloro che si battono per la loro dignità e i loro
diritti, dello studente che vuole imparare, dell’elettore che chiede di
essere ascoltato, dell’innocente che anela a essere liberato, e
dell’oppresso che brama l’uguaglianza.
La democrazia non può essere imposta a nessuna nazione
dall’esterno: ciascuna società deve tracciarsi il proprio cammino e
nessun cammino è perfetto. Ciascun Paese deve tracciarsi un cammino
radicato nella cultura del proprio popolo e - in passato – l’America
troppo spesso è stata selettiva nel promuovere la democrazia a suo
piacere. Ciò non indebolisce affatto il nostro impegno: al contrario, lo
rafforza. Ci sono principi di base, universali. Ci sono verità certe, che
sono palesi. E gli Stati Uniti non derogheranno mai dal proprio sforzo
volto ad affermare il diritto dei popoli, ovunque essi siano, a decidere
del loro stesso destino.
Sessantacinque anni fa, uno sfinito Franklin Roosevelt si rivolse
al popolo americano nel suo quarto e ultimo discorso inaugurale. Dopo
anni di guerra, egli cercò di trarre le lezioni che si potevano trarre dai
terribili avvenimenti vissuti, dagli enormi sacrifici compiuti, e disse:
«Abbiamo imparato a essere cittadini del mondo, membri del genere
umano».
Le Nazioni Unite furono create da uomini e donne come
Roosevelt, di ogni angolo della Terra, provenienti dall’Africa e dall’Asia,
dall’Europa e dalle Americhe. Quegli artefici della cooperazione
internazionale avevano un idealismo tutt’altro che ingenuo e utopistico,
radicato com’era nelle dure lezioni imparate dalla guerra, nella
consapevolezza che le nazioni avrebbero potuto portare avanti i loro
rispettivi interessi agendo insieme, invece che divise.
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Adesso è giunto il nostro turno, perché questa istituzione sarà
ciò che noi ne faremo. Le Nazioni Unite fanno del bene straordinario
nel mondo, sfamando gli affamati, curando i malati, ricostruendo i
luoghi distrutti. Ma è pur vero che questa istituzione fa fatica a
tradurre in realtà la propria volontà e a vivere all’altezza degli ideali dei
suoi fondatori.
Io credo che queste carenze non siano una ragione sufficiente a
staccarci da questa istituzione. Sono anzi un richiamo a raddoppiare i
nostri sforzi. Le Nazioni Unite possono essere la sede nella quale
litigare per istanze del passato, oppure la sede nella quale costruire
un terreno comune. Possono essere la sede nella quale concentrarci su
ciò che ci separa, oppure la sede nella quale concentrarci su ciò che ci
tiene insieme; la sede nella quale lasciare che i tiranni prosperino o la
fonte di un’autorità morale. In sintesi: le Nazioni Unite possono essere
un’istituzione slegata da ciò che conta davvero per la vita dei nostri
popoli o diventare indispensabili per portare avanti gli interessi dei
popoli al servizio dei quali noi siamo.
Abbiamo raggiunto una fase epocale. Gli Stati Uniti sono pronti a
dare inizio a una nuova fase di cooperazione internazionale, nella
quale si riconoscano i diritti e le responsabilità di tutte le nazioni.
Fiduciosi nella nostra causa, disposti a impegnarci per i nostri valori,
facciamo appello a tutte le nazioni affinché si uniscano a noi per
costruire il futuro che i nostri popoli meritano. Grazie.
Traduzione di Anna Bissanti e Fabio Galimberti































































giovedì 16 luglio 2009

SICUREZZA, LETTERA NAPOLITANO:TESTO INTEGRALE

TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA DI NAPOLITANO

Sicurezza, Napolitano promulga la legge. Dubbi su ronde e clandestini

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha promulgato la legge sulla sicurezza. Nel promulgarla, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sottolinea tuttavia che «suscita perplessità e preoccupazioni l'insieme del provvedimento che, ampliatosi in modo rilevante nel corso dell'iter parlamentare, risulta ad un attento esame contenere numerose norme tra loro eterogenee, non poche delle quali prive dei necessari requisiti di organicità e sistematicità».

Palazzo Chigi esprime "soddisfazione e apprezzamento per la promulgazione" e in un comunicato sottolinea che "le considerazioni del capo dello Stato saranno valutate attentamente" e che "si terrà conto delle notazioni e dei suggerimenti" di Napolitano "già a partire dalla prima applicazione della legge".

Non erano un mistero le forti riserve di Giorgio Napolitano sul pacchetto sicurezza. Erano note, fin dalla sua gestazione. Riguardavano lo spirito e in particolare le 'rondè e il reato di immigrazione clandestina, e anche l'accozzaglia di provvedimenti, e poi i maxi-emendamenti approvati con il voto di fiducia. Ma alla fine il capo dello Stato ha deciso di promulgare la legge. Lo ha fatto per non ritardare l'applicazione delle nuove norme antimafia, che giudica positivamente.

Ma con una lettera al governo e ai presidenti delle Camere ha espresso motivi di «perplessità e di preoccupazione» sulle altre parti, segnalando incongruenze e sollecitando numerosi correttivi. Il governo si è rallegrato per la promulgazione e ha promesso che terrà conto delle osservazioni di Napolitano. Prima di essere sottoposto alla firma del capo dello Stato, il provvedimento è stato passati ai raggi x dagli uffici del Quirinale.

Nella sua lettera, Napolitano dà conto del risultato del puntiglioso esame, fa una impressionante elencazione delle incoerenze introdotte nella legislazione penale, chiede che si interrompa la prassi dei «provvedimenti eterogenei» e un modo di legiferare «frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione» che «mette in giuoco la qualità e la sostenibilità del nostro modo di legiferare», che si tenga conto delle osservazioni tecnico-giuridiche degli esperti e del Comitato per la legislazione che pur esiste alla Camera e 'le cui stringenti osservazioni sono cadute nel vuoto«. Sono parole pesanti ma ben soppesate quelle di Napolitano che contesta, in generale, »la disomogeneità e la estemporaneità di numerose previsioni che privano il provvedimento di quelle caratteristiche di sistematicità e organicità che avrebbero invece dovuto caratterizzarlo«, che hanno contraddetto il principio per cui in materia penale solo in casi eccezionali si corregge una legge »dopo brevissimo tempo«, che hanno prodotto norme difficili da capire per i cittadini e per chi deve applicarle.

"Auspico una rinnovata riflessione", dice Napolitano, per »superare futuri o già evidenziati equivoci interpretativi e problemi applicativi". Il primo di questi problemi, dice, riguarda il reato di immigrazione clandestina che »apre la strada a effetti difficilmente prevedibili« mettendo fuorilegge in modo inequivocabile, subito tutti gli extracomunitari senza permesso di soggiorno, (comprese le centinaia di migliaia di badanti) e senza prevedere alcun »giustificato motivo«, come chiede di
fare la Corte Costituzionale. Inoltre non funziona la competenza affidata al giudice di pace, e la nuova normativa di espulsione produce l'effetto »contraddittorio e paradossale« che chi sia stato espulso se rientra incorrerà solo in una multa. Altri pasticci riguardano il bilanciamento di attenuanti e aggravanti nei processi penali, il reato di oltraggio.

Sulle 'rondè Napolitano ricorda che sono stati fissati limiti molto rigorosi e chiede al ministro dell'Interno di emanare con urgenza un severo decreto regolatore per »ridurre al minimo allarmi e tensioni e anche aggravio per gli uffici giudiziari, e anche per impedire che il tanto decantato spray al peperoncino, che è stato legalizzato, «favorisca la delinquenza di strada» diventando un'arma non contestabile. Non tocca a me pronunciarmi o intervenire sull'indirizzo politico nè sui contenuti delle leggi, conclude Napolitano, ma «il presidente della Repubblica non può restare indifferente dinanzi a dubbi di irragionevolezza e di insostenibilità che un provvedimento di rilevante complessità ed evidente delicatezza solleva per taluni aspetti specie sul piano giuridico. Di qui le preoccupazioni e sollecitazioni contenute nella presente lettera, e rivolte all'attenzione di questo governo nello stesso spirito in cui mi sono rivolto, dinanzi a distorsioni nel modo di legiferare, ad esempio, in materia di bilancio dello Stato, al precedente governo, e nello stesso spirito in cui auspico ne tengano conto tutte le forze politiche che si candidino a governare il paese».

Duro il commento di Antonio Di Pietro, leader idv, che dal Transatlantico lancia l'ennesimo attacco al Quirinale, innescando una nuova lite col Pd: "Il presidente Napolitano doveva rinviare la legge sulla sicurezza alle Camere, anzichè esprimere lamenti che sono solo grida al vento". Di Pietro ha coninuato: "Esprimo profondo dolore per questa continua titubanza del presidente della repubblica nel prendere in mano la situazione e soprattutto nell'affrontare i compiti che la costituzione gli impone. Se è vero come è vero che Napolitano aveva dei dubbi sulla coerenza costituzionale delle norme sulla sicurezza, il suo compito era quello di rinviare il testo alla Camera. il suo lamento dopo aver firmato il provvedimento è come un grido al vento, che ammanta di ipocrisia la scelta compiuta su una legge che meritava di essere espulsa dall'ordinamento".

Le parole di Di Pietro, in linea con il crescendo di attacchi che il leader dell'Idv ha rivolto al Quirinale, provocano la reazione del Pd, che considera l'uscita dell'ex pm un'esercitazione di irresponsabile demagogia. «Ormai è una costante ma non per questo è meno grave - attacca Vannino Chiti, vicepresidente del Senato - l'on. Di Pietro è solito fare opposizione politica, attaccando il Presidente della Repubblica. Giorgio Napolitano rappresenta, in un momento di crisi e di distacco dei cittadini dalla politica, un punto di riferimento serio, solido e autorevole». «Vorrei poter dire che l'on. Di Pietro non conosce la Costituzione, ma non è cosi: semplicemente pratica una facile e irresponsabile azione di demagogia -conclude- Picconare le istituzione non è mai servito a migliorarle nè a rafforzare la democrazia».

"Le parole del presidente della Repubblica sul disegno di legge sulla sicurezza confermano le preoccupazioni che noi avevamo per lungo tempo espresso nel corso del dibattito parlamentare e avremmo voluto che fossero ascoltate e valutate con più attenzione da parte del governo e della maggioranza. Si è invece proceduto a colpi di fiducia, anche per tacitare riserve e dissensi presenti all'interno della maggioranza". Lo affermano gli esponenti del Pd Lanfranco Tenaglia e Marco Minniti. "Questa iniziativa forte del presidente della Repubblica non può e non deve essere ignorata dal presidente del Consiglio e del governo. La via maestra è che il governo assuma l'iniziativa di tornare in Parlamento per affrontare e risolvere la questione aperta dal presidente della Repubblica. Per quanto ci riguarda, se il governo seguirà questa strada, non mancherà la nostra attenzione e la nostra cooperazione. Nel caso contrario saremo noi a presentare appositi disegni di legge in Parlamento".

Guglielmo Epifani, intanto, parlando ai 1200 delegati all'assemblea programmatica di Chianciano, ha annunciato che "la Cgilmetterà in atto tutti gli strumenti tesi a una sua correzione e a impedirne gli effetti più nefasti» e lo farà in primo luogo «interpellando la corte costituzionale e la corte di giustizia europea», soprattutto nella parte che riguarda gli immigrati. Tutto a posto, invece, per la maggioranza. "Il presidente Napolitano ha scelto di promulgare il ddl sicurezza, dunque ha ritenuto prevalenti le ragioni a favore della promulgazione rispetto alle perplessità", ha detto il ministro Alfano, mentre il capogruppo Pdl al Senato, Maurizio Gasparri, dice: "Salutiamo con grande favore l'entrata in vigore delle salutari e coerenti norme contenute nel pacchetto sicurezza. Terremo in considerazione talune osservazioni avanzate in proposito, ma a nostro avviso non mutano la realtà: il provvedimento è pienamente conforme in tutte le sue parti all'ordinamento ed ai principi della Costituzione".15 luglio 2009 l'Unità

mercoledì 15 luglio 2009

DECRETO SICUREZZA:TESTO INTEGRALE PROMULGATO DA NAPOLITANO

Il testo sulla sicurezza promulgato da Napolitano
(Ddl Senato 733 B)
Promulgato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il disegno di legge sulla sicurezza. Il capo dello Stato ha tuttavia espresso delle perplessità per l'insieme del provvedimento che, ampliatosi in modo rilevante nel corso dell'iter parlamentare, risulta ad un attento esame contenere numerose norme tra loro eterogenee, non poche delle quali prive dei necessari requisiti di organicità e sistematicità. Napolitano ha rilevato in particolare la presenza nel testo di specifiche disposizioni di dubbia coerenza con i principi generali dell'ordinamento e del sistema penale vigente.
Il provvedimento era stato approvato definitivamente con la fiducia il 2 luglio scorso. I voti di fiducia sono stati tre: uno per ciascun articolo. Il provvedimento contiene l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, per il quale sono previste multe da cinque a diecimila euro, con obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali. Passa poi da 60 a 180 giorni il periodo in cui un immigrato potrà essere trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione, mentre costerà 200 euro chiedere la cittadinanza e da 80 a 200 euro il permesso di soggiorno. Nel provvedimento anche l'introduzione delle ronde e norme anti-racket per gli imprenditori. Vengono inoltre ripristinati i poteri del procuratore nazionale antimafia e inasprito il '41-bis' sulla detenzione dei boss mafiosi. Norme restrittive anche per associazioni, gruppi od organizzazioni non riconosciute (vi rientrano anche quelle religiose di matrice islamica): se c'è il sospetto che svolgano attività con finalità terroristiche, il Viminale può disporne lo scioglimento e ordinarne la confisca dei beni.(15 luglio 2009)

Ddl Senato 733 B - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
Art. 1.
1. La disposizione di cui all’articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi.
2. All’articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato.
3. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 312 del codice penale è soppresso.
4. Dopo l’articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide). – 1. L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea). – 1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».
5. All’articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
6. All’articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché dall’articolo 378».
7. All’articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
8. All’articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:
«Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».
9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l’articolo 393 è aggiunto il seguente:
«Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). – Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».
10. L’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è abrogato.
11. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».
12. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge».
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».
13. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati all’interessato e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l’atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell’interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d’appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;
c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile».
14. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
15. All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;
b) all’articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative».
17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) dopo l’articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell’imputato in casi particolari) – 1. Per i reati procedibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalità dell’imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l’indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all’imputato, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
d) l’indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame;
e) la richiesta di fissazione dell’udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l’archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l’ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d’ufficio all’imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell’articolo 25, comma 2.
4. L’ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all’imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell’autorizzazione del pubblico ministero contenente:
a) l’avviso all’imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;
b) l’avviso all’imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;
c) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
5. Si applica l’articolo 20, comma 5.
Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari). – 1. Nei casi previsti dall’articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell’udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l’udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l’imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l’udienza contestuale all’autorizzazione di cui all’articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l’imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all’udienza. Se l’imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»;
c) dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). – 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell’articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all’articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all’articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero dà lettura dell’imputazione.
5. L’imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall’articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»;
d) nel titolo II, dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:
«Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). – 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
18. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».
19. All’articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».
20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 3:
1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;
b) all’articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;
c) all’articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»;
d) all’articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;
e) all’articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter»;
f) all’articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;
h) all’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000»;
i) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
l) all’articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all’espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l’espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace»;
m) all’articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto»;
n) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri) – 1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all’articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall’Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all’articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell’interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno»;
o) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;
p) all’articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»;
q) all’articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;
r) all’articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»;
s) all’articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»;
t) all’articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore»;
u) all’articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;
v) all’articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,».
23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera r) del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
25. Dopo l’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislaazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
26. All’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
27. All’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
28. All’articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: « trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».
29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell’ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all’articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell’interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l’anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall’anno 2010, e dal comma 22, lettera l) valutati in euro 35.000.000 per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010 ed euro 21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l’anno 2009, 64.796.000 euro per l’anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l’anno 2009, euro 21.419.100 per l’anno 2010, euro 32.287.050 per l’anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
31. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell’adozione di provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
32. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
1. All’articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono inserite le seguenti: «, ai registri di cui all’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,».
2. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»;
b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). – 1. Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».
1. Al quarto comma dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l’intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
4. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».
5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».
6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse;
b) all’articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;
2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
c) all’articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;
d) all’articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;
e) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1».
7. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona»;
b) al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
8. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente».
9. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). – 1. Il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92»;
b) nel capo VII, dopo l’articolo 104 è inserito il seguente:
«Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). – 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».
10. L’articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-quater. – 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo».
11. All’articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell’attività aziendale. Il tribunale, sentiti l’amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell’impresa.
4-ter. Il tribunale autorizza l’amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell’attività economica svolta dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
4-quater. Si osservano per la gestione dell’azienda le disposizioni di cui all’articolo 2-octies, in quanto applicabili.
«4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile».
2. All’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari».
13. L’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12 del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo;
b) l’ambito delle attività oggetto della professione;
c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l’iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
d) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nell’Albo degli attuali iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell’impegno richiesto per la gestione dell’attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
14. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
15. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.
16. All’articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».
17. Al comma 1 dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».
18. 1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l’amministratore giudiziario di cui all’articolo 2-sexies, l’affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest’ultimo».
19. All’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».
20. L’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. – 1. Ferma la competenza dell’Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell’ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all’articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies.
3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile».
21. All’articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: «affine o convivente» sono sostituite dalle seguenti: «convivente, parente o affine entro il quarto grado».
22. All’articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: «disgiuntamente» sono inserite le seguenti: «e, per le misure di prevenzione patrimoniale, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».
23. Al comma 1, alinea, dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».
24. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».
25. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso»;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa»;
e) il comma 2-ter è abrogato;
f) al comma 2-quater:
1) nell’alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;
2) nella lettera b):
2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»;
2.2) nel terzo periodo, le parole: «I colloqui possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»;
2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque videoregistrati»;
2.4) nell’ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»;
3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;
g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento»;
h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo»;
i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
26. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l’articolo 391 è inserito il seguente:
«Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario). – Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».
27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4-bis:1) al comma 1, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,» sono soppresse;
2) al comma 1-quater, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1,» sono soppresse;
b) agli articoli 21, comma 1, 30-ter, comma 4, lettera c), 50, comma 2, 50-bis, comma 1, 58-ter, comma 1 e 58-quater, comma 5, le parole: «dei delitti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater.
28. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «per i delitti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater».
29. Dopo l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».
30. L’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). – 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141».

Art. 3.
1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui all’articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
2. All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: «centri storici» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».
3. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio».
4. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
5. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la parola: «639» sono inserite le seguenti: «, primo comma,».
6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti. L’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall’attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.
10. Il prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l’avvenuta cancellazione all’addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.
12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell’elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.
14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). – 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».
15. All’articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».
16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;
b) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;
c) all’articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «600-quinquies,» è inserita la seguente: «600-octies,»;
d) l’articolo 671 è abrogato.
20. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-bis) è aggiunto il seguente:
«11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione».
21. L’articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 388. - (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). – Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa».
22. All’articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».
23. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa».
24. All’articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».
25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale»;
b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».
26. All’articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
«8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».
27. All’articolo 628 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenutanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».
28. All’articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5)».

29. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore»;
b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l’articolo 574 è inserito il seguente:
«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori».
30. All’articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il porto d’arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto».
31. All’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso».
32. Il Ministro dell’interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all’articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona.
33. All’articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: «sottrarsi ai controlli di polizia,» sono inserite le seguenti: «armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,».
34. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e sussistono concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che l’attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.
35. Il provvedimento di cui al comma 34 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
36. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l’attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui al comma 34, il Ministro dell’interno ordina con decreto lo scioglimento dell’organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza.
37. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
b) all’articolo 48, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all’articolo 43, comma 2»;
c) all’articolo 56, comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 7, comma 2,» sono inserite le seguenti: «37, commi 7 e 8,»;
d) all’articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall’articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto».
38. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita».
39. Dopo il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:
«È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA».
40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
41. Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.
42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
43. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
45. All’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata».
46. All’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni del’articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186».
47. Dopo il comma 4 dell’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice».
8. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 219 è inserito il seguente:
48. Identico.
«Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). – 1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.
2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2».

49. All’articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 30 settembre 2009».
50. All’articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, dopo le parole: «non superiore a un anno,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dalla lettera a),»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni».
51. All’articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, per la durata massima di due anni,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f)».
52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 120 è sostituito dal seguente:
«Art. 120. – (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116). – 1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma l e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000»;
b) al comma 2-bis dell’articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida».
53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
54. All’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti»;
c) il comma 4 è abrogato.
55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 186, dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti:
«2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;
b) all’articolo 187, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:«1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies»;
c) all’articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;
d) all’articolo 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo».
56. All’articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:«Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».
57. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».
58. Al comma 3 dell’articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «e della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».
59. Il primo comma dell’articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite».
60. All’articolo 24 del codice penale: al primo comma, le parole: «non inferiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 50» e le parole: «né superiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 50.000»; al secondo comma, le parole: «da euro 5 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 25.000».
61. All’articolo 26 del codice penale, le parole: «non inferiore a euro 2» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 20» e le parole: «né superiore a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 10.000».
62. All’articolo 135 del codice penale, le parole: «calcolando euro 38, o frazione di euro 38» sono sostituite dalle seguenti: «calcolando euro 250, o frazione di euro 250».
63. All’articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «non inferiore a lire dodicimila» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 10» e le parole: «non superiore a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 15.000».
64. All’articolo 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «a lire quattromila» e «a lire diecimila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 20» e «a euro 50».
65. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a rivalutare l’ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi e massimi delle multe e delle ammende previsti dal codice penale, nonché quelli previsti per le sanzioni amministrative dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie è stabilita nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24 novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 6 e non superiore a 10;
b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 3 e non superiore a 6;
c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 2 e non superiore a 3;
d) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;
e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50.
66. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 65 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro i sessanta giorni successivi.

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