lunedì 22 marzo 2010

ELEZIONI REGIONALI 2010: COME SI VOTA

fax simile scheda elettorale

Sulla scheda elettorale del Lazio troverete i nomi dei candidati presidenti e dei partiti che li appoggiano.Bene dovete fae una croce sul simbolo del candidato presidente da voi scelto e poi esprimere una sola preferenza per un candidato di uno dei partiti collegati scrivendo il cognome accanto al simbolo del partito (es.ì: partito IDV-scrivere accanto il cognome del candidato o nome e cognome se ci sono omonimi).Se però volete, potete anche usare il voto disgiunto, ovvero, votare il candidato presidente di destra e un candidato dei partiti di sinistra o viceversa.
Questo in poche parole.Se volete una spiegazione più tecnica, eccola:

Regionali Lazio, come si vota

(13/03/2010) - L' elettore può: -votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s'intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata; -esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro; -esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s'intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.

In ogni caso, l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell'apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita).
Le modalità di espressione del voto di cui sopra si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda, invece, le Regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria le modalità di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali.

b) ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)
Ciascun elettore può votare: -per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato; -per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, racciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia; -per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il "voto disgiunto", cioè il voto attribuito sia a un candidato presidente della provincia, che, contemporaneamente, ad un candidato al consiglio provinciale non collegato al candidato presidente.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato presidente prescelto.

c) ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000
ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L'elettore può votare: -per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; -per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così
espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di
sindaco;
-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno
sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende
attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla
lista collegata;
-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno
sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende
attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla
lista non collegata (cd. "voto disgiunto").
L'elettore potrà altresì manifestare un solo voto di
preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale,
scrivendo, sull'apposita riga stampata sulla destra di ogni
contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso
di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di
nascita) del candidato preferito appartenente alla lista
prescelta.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno
sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato
sindaco prescelto:

d) ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI
REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il
candidato alla carica di sindaco.
L'elettore, con la matita copiativa, può esprimere il proprio
voto:
-tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato
alla carica i sindaco
-tracciando, un solo segno di voto sul contrassegno di una delle
liste di candidati alla carica di consigliere;
-tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che
sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato
alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto s'intende attribuito sia in
favore del candidato sindaco alla carica di consigliere sia in
favore della lista ad esso collegata.
L'elettore può altresì esprimere un solo voto di preferenza
per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso
nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco
prescelto, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso
di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo
di nascita), nella apposita riga stampata sotto il medesimo
contrassegno. In tal modo, il voto s'intende attribuito, oltre
che al singolo candidato alla carica di consigliere comunale,
anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonché al
candidato alla carica di sindaco collegato alla lista stessa.

CORPO ELETTORALE
I dati definitivi sul corpo elettorale, riferiti al 15°
giorno antecedente la data delle votazioni, saranno acquisiti
entro il 23 marzo 2010.
I dati sotto riportati, provvisori, sono aggiornati in base
ai risultati della revisione dinamica straordinaria delle liste
elettorali al 45° giorno antecedente le elezioni.
Le elezioni in 13 regioni interesseranno un corpo elettorale
al momento quantificabile in 40.910.744 elettori, di cui
19.706.010 maschi e 21.204.734 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 49.862.
Le elezioni in 4 province interesseranno un corpo elettorale
di 1.472.737 unità, di cui 713.481 maschi e 759.256 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 1.893.
Le elezioni in 463 comuni interesseranno 3.727.862 elettori,
di cui 1.804.264 maschi e 1.923.598 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 4.487.
Considerando una volta sola gli enti interessati
contemporaneamente a più tipi di consultazioni, il numero
complessivo di elettori sarà di 41.309.965, di cui 19.900.341
maschi e 21.409.624 femmine, e il numero complessivo di sezioni
di sezioni sarà di 50.421.

TESSERA ELETTORALE
Il Ministero dell'Interno ricorda che gli elettori, per poter
esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di
sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire,
oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale
personale a carattere permanente.
Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà
chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine,
saranno aperti da martedì 23 a sabato 27 marzo, dalle ore 9.00
alle ore 19.00, mentre domenica 28 e lunedì 29 marzo, giorni
della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.
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sabato 20 marzo 2010

RINVIO ELEZIONI: REGIONE LAZIO DECIDE DOMANI


Roma, 19 mar. - (Adnkronos) -

E' attesa tra questa sera e domani la decisione sull'eventualita' ta' di rinviare le elezioni del 28 e 29 marzo nel Lazio. In queste ore, fanno sapere dalla Regione, gli avvocati e i tecnici regionali stanno lavorando per sciogliere la 'matassa' che potrebbe far slittare la chiamata alle urne dopo che la sentenza del Tar ha riaperto i giochi riammettendo la lista Rete Liberal Sgarbi alla competizione elettorale sia nella provincia di Roma che in quella di Latina.

Se i tecnici decideranno di applicare il decreto 'interpretativo' varato dal governo che fissa in non oltre 6 giorni prima del voto la campagna elettorale -spiegano alla Regione Lazio- in questo caso non ci sarebbe necessita' di far slittare le elezioni, previste per il 28 e 29 marzo, ossia tra 9 giorni; se invece faranno riferimento alla legge elettorale regionale, in quel caso sono previsti almeno 15 giorni di campagna elettorale e dunque in questo caso scatterebbe il rinvio delle elezioni. La procedura con cui si trovano a dover fare i conti i tecnici e' complicata dal fatto che il Tar aveva giudicato inapplicabile nel Lazio il decreto 'salva-liste' del governo in quanto la Regione aveva gia' una sua legge elettorale.

giovedì 11 marzo 2010

Legittimo impedimento: cosa prevede la nuova legge

Ecco lo scudo per il premier e i ministri

Legittimo impedimento: cosa prevede la nuova legge per i membri del governo che hanno procedimenti in corso

Ecco lo scudo per il premier e i ministri

Legittimo impedimento: cosa prevede la nuova legge per i membri del governo che hanno procedimenti in corso

ROMA - Il ddl sul legittimo impedimento, che oggi ha ricevuto il via libera anche dal Senato, era stato approvato dalla Camera il 3 febbraio scorso. Principio cardine: per il presidente del Consiglio, chiamato a comparire in udienza in veste di imputato, costituirà legittimo impedimento «il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti». E stessa cosa varrà per i ministri. Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento che era stato messo a punto dal capogruppo del Pdl in commissione Giustizia di Montecitorio, Enrico Costa e dal vicepresidente del gruppo Udc Michele Vietti.

I RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI - Nella norma, composta di due articoli, si indicano nel dettaglio leggi e regolamenti che disciplinano le attività del premier e dei suoi ministri e che dunque possono essere considerate legittimo impedimento. In particolare si indicano: gli articoli 5-6-12 della legge 23 agosto 1988 n.400 e successive modificazioni; gli articoli 2,3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio del 1999 n.303 e successive modificazioni; regolamento interno del Consiglio dei ministri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993.

ATTIVITÀ «COESSENZIALI» - Dopo l'elenco minuzioso delle norme che indicano le funzioni di premier e ministri, si spiega che saranno comunque oggetto di legittimo impedimento anche tutte quelle attività «coessenziali» alle funzioni di governo. Termine, nota l'opposizione, peraltro non presente nel vocabolario classico della lingua italiana. Il giudice, su richiesta di parte, in caso di legittimo impedimento, dovrà rinviare il processo ad altra udienza.

CERTIFICAZIONE DI PALAZZO CHIGI - A certificare che esiste un impedimento «continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni», sarà la Presidenza del Consiglio. In questo caso il giudice rinvia il processo «ad udienza successiva al periodo indicato che non può essere superiore a sei mesi».

PRESCRIZIONE - Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutta la durata del rinvio («secondo quanto prevede l'art. 159 del codice penale primo comma n.3 e si applica il terzo comma dello stesso articolo»). Il che significa che si sospende il corso della prescrizione quando c'è «la sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell'imputato o del suo difensore». In caso di sospensione (si legge sempre nell'art.159 primo comma n.3) «l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni». La prescrizione (si legge infine nel terzo comma del 159) riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

SI APPLICA AI PROCESSI IN CORSO - La normativa si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado alla data di entrata in vigore della legge.

IN ATTESA DELL'APPRODO COSTITUZIONALE - Il testo si applica «fino all'entrata in vigore della legge costituzionale» che dovrà contenere «la disciplina organica delle prerogative del presidente del Consiglio e dei ministri». E che dovrà anche fare riferimento alla «disciplina attuativa delle modalità di partecipazione» di premier e ministri ai processi. Comunque la sua efficacia non potrà durare più di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione nel quale si parla della possibilità di sottoporre alla giurisdizione ordinaria il presidente del Consiglio e i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione delle Camere di appartenenza.

SERENO SVOLGIMENTO FUNZIONI GOVERNO - L'obiettivo della norma è quello di «garantire il sereno svolgimento delle funzioni» di governo. La legge entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (Fonte: Ansa)


10 marzo 2010

LEGITTIMO IMPEDIMENTO: APPROVATO FRA LE PROTESTE

L'Aula del Senato dice sì alla fiduciaIl «legittimo impedimento» è legge

Protesta idv, senatori a terra con la costituzione

Il legittimo impedimento è legge
Sì ai due voti di fiducia al governo

In mattinata ripreso il dibattito sul provvedimento. L'opposizione chiede a Berlusconi di riferire in aula

Protesta idv, senatori a terra con la costituzione

Il legittimo impedimento è legge
Sì ai due voti di fiducia al governo

In mattinata ripreso il dibattito sul provvedimento. L'opposizione chiede a Berlusconi di riferire in aula

L'aula del Senato
L'aula del Senato
ROMA - Via libera della maggioranza in Senato ai due voti di fiducia chiesti dal governo sul disegno di legge sul legittimo impedimento. Il ddl regola la possibilità per il premier e i ministri di privilegiare gli impegni di governo rispetto alle convocazioni nei procedimenti giudiziari. Il governo aveva deciso di porre sul provvedimento la questione di fiducia (la trentesima dall'inizio della legislatura), scatenando le proteste dell’opposizione. Maggioranza ed esecutivo hanno giustificato la scelta con l’elevato numero di emendamenti presentati, oltre millesettecento, ma in aula c'è stato un violento scontro polemico con reciproche accuse di "arroganza" fra il Pd e il Pdl. Attorno alle 19,30 l'aula ha poi dato il via libera al provvedimento nel suo complesso. I voti favorevoli sono stati 169, quelli contrari 126, gli astenuti 3.

PROTESTA - In mattinata le opposizioni avevano chiesto che il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, riferisse in aula sulle ragioni che lo hanno spinto a chiedere la fiducia su un provvedimento «di origine parlamentare» che «non fa parte del programma di governo». Durante il dibattito c'è stata anche la protesta dell’Italia dei valori: i senatori dell'Idv si sono seduti per terra nell’emiciclo con in mano una copia della Costituzione. Nei banchi è rimasto solo Luigi Li Gotti per evitare che il gruppo fosse fatto allontanare dall’aula.

Redazione online
corriere della sera 10 marzo 2010

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