sabato 1 marzo 2008

CASSAZIONE: NO A LICENZIAMENTO PER SVAGO SE SI E' IN MALATTIA

Non va licenziato il dipendente che, durante un periodo di malattia, si concede uno svago, a patto che questo non pregiudichi la pronta ripresa del lavoro. Lo sottolinea la Cassazione confermando una sentenza della Corte d'Appello di Milano con la quale era stato annullato il licenziamento intimato da una casa di cura ad una dottoressa, la quale, mentre era in malattia, aveva partecipato ad una trasmissione televisiva. Per i giudici di secondo grado non sussisteva la falsita' della documentazione prodotta dalla dottoressa per certificare la malattia e la sua partecipazione, come cantante amatoriale, al programma Tv, non aveva aggravato il suo stato di salute, cosi' che la donna aveva ripreso regolarmente il lavoro dopo il periodo di malattia diagnosticato. Contro il verdetto dei giudici d'appello aveva presentato ricorso in Cassazione la casa di cura, ricorso che pero' la Suprema Corte (Sezione lavoro) ha rigettato. Secondo gli ermellini, infatti, "la Corte territoriale ha richiamato ampia giurisprudenza di questa Corte suprema in ordine al criterio della compatibilita' con lo stato di malattia dell'esercizio di altre attivita' lavorative e non lavorative (amatoriali, hobbistiche e persino sportive) - si legge nella sentenza n. 5106 - allorche' non pregiudichino la guarigione o la sua tempestivita'. Di talche', una volta escluso il pregiudizio per la pronta ripresa del lavoro - conclude la Cassazione - il carattere amatoriale di una prestazione da parte di una persona avvezza a cantare anche in teatro era espressione dei diritti della persona, con esclusione della violazione dei principi di correttezza e buona fede" da parte della dottoressa. (AGI) - Roma, 29 feb. -

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