Si vota fino domani alle 22 |
TORINO
Le elezioni avranno luogo dalle 15 alle ore 22.00 di oggi, e dalle ore 7.00 alle 22.00 di domani. Si vota per rinnovare 72 membri del Parlamento europeo, 62 presidenti e consigli di province e sindaci e consigli comunali. Lo scrutinio inizierà a partire dalle 22.00 di domenica 7 giugno per il Parlamento europeo, mentre lo spoglio per le amministrative avrà inizio alle 14.00 di lunedì 8 giugno, dando la precedenza alle schede per le elezioni provinciali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali.
Cosa portare al seggio
Per poter votare gli aventi diritti dovranno esibire oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale (Chi l’avesse smarrita può chiedere un duplicato presso gli uffici comunali).
Come si vota
L’elettore riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna). Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. I voti di preferenza, nel numero massimo di tre si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti.
Elezioni provinciali
Per votare uno dei candidati al consiglio provinciale si traccia un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato casigliere, sia al candidato presidente; per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato al consiglio, sia al candidato presidente; per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato presidente. Non si può praticare, invece, il «voto disgiunto», cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Comuni sopra i 15 mila abitanti
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati a sindaco. L’elettore può votare: o per una delle liste tracciando un segno sul contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; o per un candidato a sindaco, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato-sindaco; o per un candidato a sindaco e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; o per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. «voto disgiunto»). L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale.
Comuni sino a 15.000
L’elettore può esprimere il proprio voto tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere; tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tutti i predetti casi, il voto andrà sia al candidato-sindaco sia alla lista collegata. L’elettore può esprimere solo un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene.
la stampa 6 giugno 2009
Le elezioni avranno luogo dalle 15 alle ore 22.00 di oggi, e dalle ore 7.00 alle 22.00 di domani. Si vota per rinnovare 72 membri del Parlamento europeo, 62 presidenti e consigli di province e sindaci e consigli comunali. Lo scrutinio inizierà a partire dalle 22.00 di domenica 7 giugno per il Parlamento europeo, mentre lo spoglio per le amministrative avrà inizio alle 14.00 di lunedì 8 giugno, dando la precedenza alle schede per le elezioni provinciali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali.
Cosa portare al seggio
Per poter votare gli aventi diritti dovranno esibire oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale (Chi l’avesse smarrita può chiedere un duplicato presso gli uffici comunali).
Come si vota
L’elettore riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna). Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. I voti di preferenza, nel numero massimo di tre si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti.
Elezioni provinciali
Per votare uno dei candidati al consiglio provinciale si traccia un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato casigliere, sia al candidato presidente; per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato al consiglio, sia al candidato presidente; per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato presidente. Non si può praticare, invece, il «voto disgiunto», cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Comuni sopra i 15 mila abitanti
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati a sindaco. L’elettore può votare: o per una delle liste tracciando un segno sul contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; o per un candidato a sindaco, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato-sindaco; o per un candidato a sindaco e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; o per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. «voto disgiunto»). L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale.
Comuni sino a 15.000
L’elettore può esprimere il proprio voto tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere; tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tutti i predetti casi, il voto andrà sia al candidato-sindaco sia alla lista collegata. L’elettore può esprimere solo un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene.
la stampa 6 giugno 2009
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